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Differenza fra scienza argomentativa e scienza sperimentale nel processo penale

Differenza fra scienza argomentativa e scienza sperimentale nel processo penale

La scienza argomentativa applica una legge scientifica al fine di spiegare un dato di rilevanza processuale. 

Un esempio tipico di scienza argomentativa è la perizia in tema di imputabilità. L’esperto usa dei criteri diagnostici e verifica la sussistenza di questi criteri nel caso specifico. Gran parte della scienza applicata al processo è di questo tipo. Quando l’ingegnere del traffico ricostruisce i tempi di frenata in un incidente stradale applica le leggi della fisica al fine di ricavare la velocità del veicolo ed altri parametri di rilievo.

La scienza sperimentale, invece, si ha quando l’esperto, al fine di rispondere ad un quesito processuale, porta a termine un esperimento che intende riprodurre il più fedelmente possibile la questione processuale di interesse. Quando l’esperto di balistica , usando un’arma simile a quella del delitto spara, in situazione controllata che riproduce per quanto possibile la scena reale, al fine di verificare che cosa succede sta facendo della scienza sperimentale. In questo caso egli non usa le leggi scientifiche per desumere, inferire, un determinato risultato, ma potendolo fare riproduce esattamente lo spaccato processuale di interesse. Ricava, ad esempio, la distanza da cui è stata sparato il colpo sulla base del grado di penetrazione della parete della scena del crimine.

c ma, purtroppo, ha dei costi molto elevati. Soprattutto questo approccio non può essere applicato ad ogni quesito processuale. Ad esempio, nel caso delle memorie traumatiche non è possibile esporre il testimone ad un evento traumatico per verificarne gli effetti sulle sue capacità di ricordare.

Il vantaggio della scienza sperimentale è che riproducendo gli elementi essenziali del fatto di interesse processuale permette una inferenza diretta delle conclusioni. Nel caso della scienza argomentativa, invece, non sempre si riesce ad avere a disposizione un esperimento che abbia le caratteristiche specifiche del fatto di interesse processuale. Esisterà quindi un vuoto fra l’ambito nel quale la legge scientifica è stata messa a punto e il caso specifico che, in alcuni casi, è talmente specifico che difficilmente si sovrappone alla condizione sperimentale.

Ad esempio, il caso specifico potrebbe riguardare un testimone che ricorda un fatto a distanza di 10 anni ma gli esperimenti scientifici riportano dati sulla capacità di ricordare solo a distanza di un anno.

Questa mancanza di sovrapposizione rappresenta una questione da approfondire perchè deve essere vagliata la possibilità di estendere la legge scientifica al caso specifico.

Quando questa estensione è problematica si può procedere alla conduzione di un esperimento su un gruppo rappresentativo di soggetti. L’esperimento dovrebbe includere le caratteristiche centrali che rappresentano la condiizone forense di interesse.

 

Differenza fra scienza argomentativa e scienza sperimentale nel processo penale

giuseppe.sartori@unipd.it

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