Giurisprudenza in tema di riconoscimento
Il tema del riconoscimento di persona sconosciuta è un argomento scientifico che potremmo tranquillamente definire come maturo . E’ facile,infatti, costruire esperimenti nei quali si manipolano le variabili in gioco (es. intervallo di tempo, similarità fra le persone che costituiscono il lineup, grado di corrispondenza fra la descrizione che viene fornita dal testimone oculare etc.). I ricercatori hanno praticamente studiato tutto ciò che influenza in meglio o in peggio il riconoscimento di facce sconosciute. Quindi possiamo pacificamente affermare che si conoscono bene gli effetti sulla accuratezza della testimonianza delle modalità con la quale viene costruito il lineup (o il photo-lineup). Queste ricerche scientificiche sono state sintetizzate in linee guida e raccomandazioni tecniche che hanno lo scopo di inimizzare gli effetti negativi (in termini di errori di riconoscimento) di lineup subottimali. Ricordiamo che la questione è molto delicata perché gli studi retrospettivi sugli errori giudiziari certi riconducono all’errore di riconoscimento la causa, nel 75% dei casi, dell’errore giudiziario.
La Giurisprudenza sul tema è però molto “permissiva”, considera cioè come accettabili modalità di riconoscimento che la scienza ha dimostrato essere ad alto tasso di errore.
Ad esempio , in tema di ricognizione effettuata in fase di dindagini così ci si esprime:
"l'individuazione fotografica, costituendo prova atipica in quanto non disciplinata dalla legge nè collocabile nell'ambito della "ricognizione" personale prevista dall'art. 213 c.p.p., legittimamente può essere assunta - se ritenuta dal giudice idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti - ai sensi dell'art. 189 c.p.p. In tal caso, infatti, la certezza della prova dipende non dal riconoscimento in sè, ma dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica certo della sua identificazione. " (ex multis Cassazione penale , sez. II, 28 febbraio 1997, n. 3382, Falco, Cass. pen. 1998, 1737, ma anche sez. IV, 01 febbraio 1996, n. 3494, sez. IV , 04 febbraio 2004 , n. 16902).
E ancora:
"secondo il costante orientamento di questa S.C. - l'individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria (indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 C.P.P.) ben può essere posta a fondamento di una misura cautelare, perché lascia fondatamente ritenere che sbocchi in un atto di riconoscimento formale ovvero in una testimonianza che tale riconoscimento confermi (Cass. Sez. 2, 10.9 - 20.11.95 n. 3777; Cass. Sez. 2, 28.2 - 10.4.97 n. 3382)." (Cassazione penale , sez. II , 24 aprile 2007 , n. 22454).
A ben vedere, la stessa Corte costituzionale che con sentenza 265/1991 aveva rigettato una questione di legittimità costituzione del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma in riferimento agli arti. 24, secondo comma, e 77 della Costituzione dell'art. 364 del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi prevista si applichi anche alla individuazione (art. 361 c.p.p.) cui debba partecipare la persona sottoposta alle indagini", ha si escluso la censura, ma solo sul rilievo che la ricognizione ha funzione esclusivamente endoprocessuale:
"in un sistema nel quale la prova si forma in dibattimento, o comunque davanti al giudice in sede di incidente probatorio, quale anticipazione del dibattimento, gli atti compiuti dal pubblico ministero hanno una funzione esclusivamente endoprocessuale (lo stesso art. 361 consente di procedere all'individuazione solo quando e necessario per l'immediata prosecuzione delle indagini); vale a dire che la destinazione naturale di tutto il materiale frutto delle indagini preliminari e nella finalizzazione delle indagini stesse. (?). Se quindi l'individuazione e in sostanza un puro atto d'indagine finalizzato ad orientare l'investigazione, ma non ad ottenere la prova, non può dirsi violato ne il diritto di difesa dell'indagato, ne il principio di parità delle parti, ben potendo il legislatore graduare l'assistenza difensiva in funzione del rilievo conferito all'atto che, si ripete, esaurisce i suoi effetti all'interno della fase in cui viene compiuto."
Invero, va dato atto che esiste un filone giurisprudenziale di legittimità che ha Recepito le osservazioni critiche della dottrina proprio in tema di riconoscimento informale.
"L'art. 187 c.p.p. prevede che il giudice può assumere la prova non disciplinata, se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti. Il che non lo esonera, in virtù del principio astratto del libero convincimento, dall'adozione di criteri legali espressi per talun altra prova disciplinata, su cui quella atipica (è il caso del riconoscimento fotografico, rispetto alla ricognizione di persona) o pure tipica ma non compiutamente disciplinata (è il caso della chiamata di correo, rispetto alla testimonianza), si modelli, o diversamente di consolidate massime d'esperienza, o d'inferenza secondo una disciplina scientifica. Nel caso del riconoscimento fotografico, attesa la ridotta efficacia rappresentativa del mezzo, dal punto di vista storico (l'immagine deve essere la più recente possibile) e spaziale (cromatico: in particolare quella in tonalità di grigio è astratta; volumetrico: manca comunque di una dimensione spaziale e non reca di solito termini di raffronto, per esempio dell'altezza), in parallelo a quanto disposto dagli artt. 213 e s. c.p.p. circa la ricognizione di persona, prima di invitare il dichiarante ad individuarla tra le immagini di più persone possibilmente somiglianti, è opportuno riceverne il riferimento di precedenti percezioni visive avutene, ma soprattutto puntuale ed idonea descrizione, per la verifica di corrispondenza con le sembianze reali, avendo di mira che la visione fotografica inficia il risultato di successiva ricognizione di persona da parte di chi ha operato il riconoscimento, vieppiù se identificata per suo mezzo. Pertanto il giudice, se il riconoscimento fotografico è stato compiuto prima del giudizio, deve disporre quantomeno dell'immagine riconosciuta e verificare la correttezza dei criteri adottati da chi ha assunto l'atto." (Cassazione penale, sez. V, 26 novembre 1998, n. 1858).Riconoscimento fotografico: ai fini dell’attendibilità è necessaria la preventiva descrizione “sommaria” del soggetto da identificare (Cass. Pen. Sez. I – 44995/18)
8 OTT 2018 - SENTENZE
Anche per il riconoscimento fotografico effettuato dalla Polizia Giudiziaria in sede di indagini, pur essendo prova “atipica” ex art. 189 c.p.p., è richiesto un elevato grado di verificabilità dell’atto che, nel suo svolgimento, deve tendenzialmente seguire le modalità previste per la ricognizione di persona (preventiva descrizione fisica delle fattezze del soggetto da riconoscere, invito a precisare altri riconoscimenti effettuati in precedenza, predisposizione di foto di soggetti simili a quello oggetto di riconoscimento, altri adempimenti previsti dall’atto tipico ex artt. 213-217 c.p.p.). In tal senso, le modalità seguite possono condizionare l’attendibilità del risultato, aspetto del quale il Giudice è tenuto a dar conto nelle motivazioni del provvedimento.