Le memorie guidate dalla rilettura della documentazione (Refreshed memories)
Il termine fa riferimento ad una pratica usata in modo esplicito nel sistema penale anglosassone e meno esplicito in quello italiano, consistente nel mettere a disposizione del testimone della documentazione scritta riferita a sue precedenti dichiarazioni.
Ci sono pochi dati quantitativi circa la frequenza di questa pratica quasi tutti riferibili a ricerche effettuate nel Regno Unito. Da indagini effettuate nel Regno Unito fra il 70 e il 100% degli Avvocati riconosce che i testimoni “rinfrescano” la loro memoria. La stessa percentuale viene stimata dagli investigatori anglosassoni. In Italia le informazioni sul punto sono solo aneddotiche in quanto la pratica non è codificata come in UK ed è considerata con sospetto tanto che le parti quasi sempre nel controesame inseriscono domande del tipo: “Ne ha parlato con il suo Avvocato?”, “Ne ha parlato con qualcuno recentemente?”.
E’ inutile dire che questa pratica porta con se conseguenze rilevanti nella valutazione della attendibilita’ intrinseca e della credibilità del testimone. Ad esempio, se il criterio della coerenza del testimone è quello usato per decidere se la ricostruzione del testimone deve considerarsi accurata è evidente che rileggere quanto in precedenza dichiarato dà origine ad una coerenza spuria ed esagerata. La rilettura delle dichiarazioni fornite in precedenza riduce di molto se non fa scomparire la fisiologica presenza di basse percentuali di discrasie nelle dichiarazioni ripetute a distanza di tempo.