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Valutazione frazionata delle dichiarazioni del testimone

Valutazione frazionata delle dichiarazioni del testimone

 Come abbiamo già menzionato in precedenza la valutazione della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di un testimone è operazione valutativa molto delicata. All’interno di questa complessità valutativa si collocano le sentenze della Suprema Corte di Cassazione di tema di dichiarazioni frazionate.

Ad esempio: « In tema di reati sessuali è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa e l’eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista un’interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, tenendo conto che tale interferenza si verifica solo quando tra una parte e le altre esiste un rapporto di causalità necessaria o quando l’una sia imprescindibile antecedente logico dell’altra, e sempre che l’inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con le altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante » (Cass. pen., sez. III, 6 dicembre 2006, n. 40170).

 

Nella formulazione della valutazione frazionata riportata sopra si entra in un meccanismo che gli americani chiamano "Catch 21". Infatti, se non esistono contraddizioni nel racconto dei dettagli periferici, il nucleo centrale viene considerato accurato. Ma viene considerato accurato anche se ci sono contraddizioni nei dettagli periferici. Quindi sia che ci siano contraddizioni, sia che non ci siano contraddizioni negli elementi periferici del racconto comunque può venire desunta l’accuratezza nel ricordo del nucleo centrale e quindi l’attendibilità intrinseca della dichiarazione.

 

Più puntuale sembra essere una sentenza nella quale si richiama il concetto (Cass. pen. 21640/2010) che il giudizio di inattendibilità non deve coinvolgere le parti del racconto che sono confermate da riscontri oggettivi: «È illegittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, riferibili ad un unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale, in quanto il giudizio di inattendibilità su alcune circostanze inficia, in tale ipotesi, la credibilità delle altre parti del racconto, essendo sempre e necessariamente ravvisabile un’interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato. L’attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente l’attendibilità del di- chiarante con riferimento a quelle parti del racconto che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno. Come regola generale l’attendibilità della teste persona offesa deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutte le sue dichiarazioni e di tutte le circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo. Del resto, nel caso di dichiarazioni che si riferisco- no al medesimo episodio, esiste sempre e necessariamente una interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato ».

 

In questo caso c’è un richiamo alla superiorità dei riscontri oggettivi come criterio di valutazione della accuratezza ricostruttiva nel ricordo del testimone.

 

Più preciso sembra essere il pronunciamento (Cass. pen., sez. VI 15 luglio 2014, ud. 18 marzo 2014, n. 31121) nel quale si afferma che: «È ormai consolidato il principio secondo cui deve considerarsi legittima la "valutazione frazionata" delle dichiarazioni della persona offesa quando la parte di tali dichiarazioni ritenuta non credibile presenti carattere di marginalità rispetto al nucleo essenziale del narrato.».

 

In sostanza qui si fa riferimento al fatto che se le contraddizioni riguardano elementi periferici del racconto esse non sono sufficienti per incrinare l’attendibilità del nucleo centrale del racconto. Questo principio corrisponde al dato scientifico dal quale si ricava che discrasie su elementi periferici del racconto fra dichiarazioni ripetute sono da ritenersi fisiologiche (se presenti in percentuale ridotta). Le ricerche empiriche sul ricordo fisiologico (non menzognero) ricordano che eventuali discrasie non possono, però, riguardare il nucleo centrale. È possibile, ad esempio, che un testimone cambi in due dichiarazioni successive il colore delle scarpe dell’aggressore ma non si dà mai il caso che una volta dica di aver passato la vacanza di Natale in montagna e un’altra volta racconti che la stessa vacanza è stata fatta alle Maldive (nucleo centrale).

 

Il problema, per quanto riguarda la valutazione frazionata, nasce dal fatto che l’accuratezza ricostruttiva del nucleo centrale (solitamente le parti del racconto che qualificano il reato) deve essere inferita sulla base di dettagli periferici riscontrabili oggettivamente. Se il fatto dii interesse fosse dimostrato, ad esempio, da un video, non ci sarebbero problemi circa la presenza/assenza di contraddizioni nella descrizione dei dettagli periferici. Sulla base della valutazione inferenziale dell’attendibilità intrinseca, i dettagli periferici coerentemente descritti vengono usati come metodo indiretto al fine di inferire l’accuratezza, del nucleo centrale del racconto che non risulta verificabile.

 

Le sentenze sulle dichiarazioni frazionate entrano nel merito di questa logica andando ad incrinare la forza attribuita alle contraddizioni lasciando, di fatto, aperto lo spazio per attribuire attendibilità ad una porzione del racconto non verificabile pur in presenza di aspetti del racconto che, seppur verificabili, non hanno trovato riscontro e quindi sono contraddetti dai dati oggettivi a disposizione. Nella sostanza, questa Giurisprudenza introduce un concetto che "salva" il contenuto di una dichiarazione anche se sono presenti delle contraddizioni in qualche parte del racconto.

 

Valutazione frazionata delle dichiarazioni del testimone

giuseppe.sartori@unipd.it

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