Credibilità del testimone nel processo penale
Sulla base dei criteri valutativi utilizzati per valutare l’attendibilità delle dichiarazioni in assenza di riscontri esterni (attendibilità intrinseca) è possibile ricostruire la teoria implicita messa alla base dei criteri stessi. Viene chiamata “teoria implicita” una teoria che non è esplicitata formalmente ma che può essere desunta dai criteri utilizzati. Nel caso specifico se il dichiarante attendibile non deve essere contraddittorio, la teoria implicita è che il ricordo accurato sia coerente fra dichiarazioni fornite sul medesimo tema in momenti diversi.
I vari sistemi penali possono essere fra loro diversi per quanto riguarda alcuni principi. Ad esempio per quanto riguarda l’imputabilità i criteri del vizio di mente cambiano, negli Stati Uniti, addirittura da Stato a Stato. Il modo in cui viene valutata la narrazione di un testimone risulta essere molto simile indipendentemente dalle peculiarità ed idiosincrasie dei vari processi penali.
La teoria implicita utilizzata può essere desunta dai criteri di valutazione della attendibilità intrinseca. Ad esempio, se si dice che le dichiarazioni coerenti sono da valorizzare in termini di credibilità, la teoria implicita è che se vi sono contraddizioni il ricordo sarà meno accurato rispetto a quando non vi sono contraddizioni nella narrazione. Se viene valorizzata una dichiarazione dettagliata.
Ad esempio la presenza di coerenza/contraddizioni nelle dichiarazioni ripetute è criterio comune di valutazione della attendibilità del testimone in praticamente tutti i sistemi penali. Negli U.S.A. un PM ha archiviato un processo per abuso sessuale in cui il famoso produttore cinematografico Harold Weinstein era accusato di abuso sessuale sull'attrice Lucia Evans per il fatto che la donna aveva raccontato i fatti ad un’amica in modo diverso rispetto al racconto fatto al P.M.. Sempre appartenente al filone processi Weinstein, vi è una seconda archiviazione basata sulla produzione di email inviate dalla parte offesa che descrivono un tipo di relazione consensuale ben diversa rispetto a quella coercitiva descritta nella denuncia della donna. Quindi la regola è: se ci sono contraddizioni, allora non possiamo essere certi che il fatto sia avvenuto secondo le modalità raccontate dal testimone.
In quasi tutti i sistemi penali la valutazione dell’attendibilità intrinseca prende in considerazione i seguenti criteri, utili per confrontare dichiarazioni diverse dello stesso testimone sul medesimo tema:
1. La coerenza del ricordo viene considerato un indicatore diretto della qualità ed accuratezza della memoria di un testimone.
2. Le dichiarazioni contraddittorie dovrebbero essere inaccurate, almeno rispetto alle dichiarazioni coerenti.
3. I testimoni che fanno molte affermazioni contraddittorie dovrebbero essere considerevolmente meno accurati in generale (attraverso tutta la loro testimonianza) rispetto ai testimoni che fanno dichiarazioni poche o nessuna contraddittoria.
4. La reminiscenza (ricordo di dettagli che emergono in dichiarazioni successive) dovrebbe verificarsi raramente.
5. Le dichiarazioni reminiscenti dovrebbero essere inaccurate, almeno rispetto alle dichiarazioni coerenti.
6. I testimoni che fanno molte affermazioni reminiscenti dovrebbero essere considerevolmente meno accurati in generale (attraverso tutta la loro testimonianza) rispetto ai testimoni che fanno poche o nessuna affermazioni reminiscenti.
Nel diritto penale questi criteri si sono affinati attraverso quella che possiamo chiamare una procedura per prove ed errori. Ci possiamo oggi chiedere quali di questi criteri hanno trovato, ad una verifica empirica, un supporto scientifico?
Alcuni di questi criteri sono stati, fortunatamente, sottoposti al vaglio della ricerca empirica. Alcuni sono stati confermati e altri solo parzialmente confermati come vedremo di seguito. In breve, non tutti i criteri, considerati equipotenti nel diritto penale, risultano avere uguale livello di conferma scientifica.
In generale, si può dire che ci sia una propensione nel ragionamento giudiziario ad inferire la veridicità del racconto dalla assenza di menzogna (siccome non mente allora racconta una cosa veritiera). E’ vero che esiste anche la categoria interpretativa del travisamento dei fatti ma analizzando i casi nei quali viene chiamata in causa sembra quasi debba essere interpretata come un tentativo intenzionale, da parte del testimone, di “intorbidire le acque” di una verità invece cristallina.
Forse è questa la grande differenza fra la teoria implicita della testimonianza che è alla base della valutazione giudiziaria e quanto emerge dallo studio scientifico della memoria del testimone. In questo lavoro emergerà chiaramente che il ricordo del testimone può essere inaccurato per una molteplicità di motivi che nulla hanno a che fare con l’intenzionale menzogna o travisamento dei fatti.
Che differenza c’è fra attendibilità, credibilità ed accuratezza?
In ambito penale non è infrequente osservare che i termini credibilità e attendibilità siano usati in modo quasi interscambiabile. La prova dichiarativa attendibile e verificata mediante riscontri esterni indipendenti dal narrato del testimone è una accurata ricostruzione del fatto storico e quindi in questo caso vi è corrispondenza fra il termine legale di attendibilità e quello più usato in ambito scientifico di accuratezza.
Il problema lessicale si complica nel caso in cui la narrazione non sia corroborata da riscontri esterni ma sia valutata solamente sulla base delle sue caratteristiche intrinseche (la così detta attendibilità intrinseca) che tendono a confondersi con il termine di credibilità.
Logica vorrebbe che un testimone credibile possa, in linea di principio non essere attendibile ed accurato. Ad esempio, ognuno di noi è testimone credibile ma certamente sarebbe inacurrato e quindi poco attendibile se dovesse ricordare fatti successi il 23 aprile del 2008. A meno che in quella data non siano successi fatti particolari, l’elevata distanza di tempo e la scarsa significatività rendono l’accuratezza del ricordo molto bassa.